Rappresentanti di lista
I delegati delle liste che si presenteranno alle elezioni (indicati nella dichiarazione di presentazione della lista) possono designare in ogni seggio elettorale del Comune due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente. La designazione può essere effettuata direttamente dal delegato o da una persona da lui autorizzata in forma autentica (*). La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria.
Requisiti dei Rappresentanti di Lista
Per essere rappresentanti di lista presso i seggi elettorali di Verucchio, è necessario:
- Essere elettore della circoscrizione elettorale nord-orientale (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), per le elezioni del Parlamento europeo; Elettore del comune di Verucchio per le elezioni del sindaco e del Consiglio Comunale.
- Sapere leggere e scrivere.
- Avere un documento di riconoscimento valido.
I presidenti di seggio devono verificare la regolarità della designazione dei rappresentanti di lista, i quali possono votare nel seggio dove svolgono la loro funzione.
Modalità e Tempi di Presentazione delle Designazioni
Le designazioni devono essere presentate entro giovedì 6 giugno 2024 all'ufficio Elettorale del Comune, in formato cartaceo o mediante posta elettronica certificata. L'ufficio provvederà poi alla trasmissione ai presidenti di seggio.
- Firma e Autenticazione:
- Le firme sugli atti di designazione in forma cartacea devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (*).
- Non è necessaria l'autenticazione per le designazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata e firmate digitalmente dai delegati.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai presidenti di seggio, sabato 8 giugno 2024 alle ore 09:00, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o alle ore 15:00, prima dell'inizio delle operazioni di voto.
Facoltà dei Rappresentanti di Lista
I rappresentanti di lista hanno diritto di:
a) Assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità.
b) Far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni.
c) Durante lo spoglio e lo scrutinio, segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni riguardanti il trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario, o l'uso improprio di strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio.
d) Apporre la loro firma:
- Sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate.
- Nei verbali del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.
- Sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
Se richiesto, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o volante. Possono inoltre trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
I rappresentanti di lista, al pari dei componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali e possono portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. Tale simbolo non deve superare i 5 cm di dimensione.
Nota
(*) Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.