Documento di Valsat/Rapporto ambientale ai fini della VAS
Ai sensi dell’art. 38, c. 3, lett. d): "il documento di Valsat dell’accordo operativo, di cui all’art. 18, commi 2, 3 e 4, ovvero il rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 39" della L.R. 24/2017, deve rispondere ai contenuti stabiliti dall’art. 18 L.R.24/2017.
Nel periodo transitorio nei primi tre anni dall’entrata in vigore della L.R. 24/2017, nelle more dell’elaborazione del PUG, una volta pubblicata la proposta di Accordo sul BURERT, occorre trasmettere tutte le proposte di Accordo Operativo al Comitato Urbanistico istituito (C.U.) e ai Soggetti/Enti competenti in materia ambientale chiamati ad esprimersi sulla Valutazione di sostenibilità ambientale, mentre a regime, una volta approvato il PUG saranno esclusi dalla procedura di VAS-Valsat e dalla valutazione del C.U. i piani rientranti nelle fattispecie individuate dall’art. 19 comma 6 della L.R. 24/2017 e gli Accordi Operativi e Piani attuativi di iniziativa pubblica rientranti nelle fattispecie individuate dall’art. 11 comma 1 e Permessi di Costruire convenzionati di cui all’art.11, comma 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 5 della L.R. 24/2017: "Le autorità competenti per la valutazione in materia ambientale di cui al comma 3, lettere b) e c), [dell’art. 19] svolgono altresì la verifica di assoggettabilità degli accordi operativi per interventi di riuso e rigenerazione che riguardino unicamente le aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato.