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Imposta comunale sulla pubblicità

L’esposizione di mezzi pubblicitari necessita dell'autorizzazione del Servizio competente (Sportello Unico per le imprese – Unione Vallemarecchia), salvo talune eccezioni per i mezzi pubblicitari temporanei (si veda a riguardo il “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”).
Nel caso esposizione di mezzi/materiali pubblicitari abusivi (non autorizzati/diversi da come autorizzati) il Comune può applicare le sanzioni amministrative previste e (nella sua facoltà di controllo) disporre in qualsiasi momento la rimozione/copertura dei mezzi pubblicitari abusivi.
In ogni caso, la diffusione di messaggi pubblicitari mediante qualsiasi mezzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi sia percepibile, è soggetta al pagamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità ai sensi del D.Lgs.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Imposta in via principale deve essere versata da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta però anche colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Dichiarazioni, variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo è tenuto (prima di iniziare l’esposizione della pubblicità) a presentare all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione (anche cumulativa) nella quale deve essere indicato da quando verrà effettuata la pubblicità (e/o il periodo della stessa), la quantità di impianti pubblicitari che intende esporre, la loro ubicazione e le relative caratteristiche (tipo impianto, se monofacciale oppure bifacciale, se luminoso/illuminato oppure se opaco/non luminoso/non illuminato, il messaggio pubblicitario, le dimensioni…),

La dichiarazione della pubblicità Permanente (ossia per mezzi fissi) ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta (superficie, illuminazione, …) nonché ci siano variazioni nell’intestazione del soggetto passivo. In tal caso è necessario presentare dichiarazione di variazione prima di effettuare le modifiche negli impianti pubblicitari.

La validità della dichiarazione della pubblicità Permanente si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione (ossia la dichiarazione di avvenuta rimozione di mezzi pubblicitari) entro il medesimo termine del 31 gennaio.

E’ possibile sanare l’omessa dichiarazione di mezzi pubblicitari (qualora non siano già stati notificati avvisi di accertamento) presentando dichiarazioni tardive e ravvedimento operoso della dichiarazione/formale adesione alle sanzioni, nonché versando il dovuto. E’ opportuno rivolgersi all’Ufficio Tributi.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata con decorrenza dal 1° gennaio in cui e’ stata accertata.

Come si calcola l’imposta

Il calcolo dell’imposta deve essere effettuato per ogni mezzo pubblicitario singolarmente.

L’Imposta sulla pubblicità si determina in generale in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario (indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti).

Si moltiplicano la base per l’altezza dell’impianto e si ricava la superficie dello stesso in mq, in quanto le tariffe applicabili sono diverse a seconda delle dimensioni dell’impianto.

Sono previsti per legge degli arrotondamenti/criteri per determinare la superficie imponibile:
- le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
- le frazioni di metro quadrato oltre il primo, si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato successivo

Per i mezzi pubblicitari bifacciali si considera la dimensione di ogni singola faccia, arrotondata come indicato sopra.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, arrotondata come indicato sopra.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (salvo si tratti di volantinaggio).

Una volta determinata la superficie imponibile dell’impianto, si moltiplica la stessa per la tariffa prevista per il tipo di impianto a seconda questo sia luminoso/illuminato oppure opaco/non luminoso/non illuminato (si vedano le tariffe al mq approvate per impianti di dimensioni fino ad un mq, tariffe per impianti di dimensioni da 1,5 mq a 5,5 mq, tariffe per impianti di dimensioni da 6 mq a 8,5 mq, tariffe per impianti dai 9 mq).

Per la pubblicità effettuata dall’impresa per conto proprio su autoveicoli di proprietà la tassazione avviene di norma sulla base della portata utile del mezzo (salvo l’esenzione prevista per l’indicazione di ragione sociale/marchio/indirizzo dell’impresa fino a mezzo metro quadro, ripetuta non più di due volte sull’autoveicolo).

La pubblicità effettuata dall’impresa per conto proprio su autocarri di proprietà è esente dalla tassazione quando è presente l’indicazione della ragione sociale/marchio/indirizzo dell’impresa, indipendentemente dalle dimensioni del messaggio pubblicitario.

Per altri tipi di pubblicità su veicoli la tassazione avviene di norma in base alla superficie imponibile come indicata sopra.

E’ prevista un’esenzione dall’Imposta di Pubblicità per le insegne d’esercizio che identificano la sede dell’attività (per ogni sede) fino ad una superficie complessiva pari a 5 mq.

L’esenzione è applicabile:

  • per i soli mezzi pubblicitari (indipendentemente dal tipo: cassone, cartello, vetrofania, telo...) che possono definirsi "insegne di esercizio", ossia alle scritte contenenti la ragione sociale dell'impresa o la tipologia dell'attività svolta (bar, alimentari...), situate nella sede dell'impresa o nelle sue pertinenze;
  • se la superficie tassabile delle "insegne d'esercizio" è complessivamente fino a 5 mq.

Sono esclusi quindi dall’esenzione tutti gli altri impianti pubblicitari non identificabili come “insegne d’esercizio”, che quindi sono soggetti all’imposta in base alle loro dimensioni e caratteristiche;

Nel caso di più insegne d'esercizio, le superfici tassabili delle singole insegne  (arrotondate come stabilito dalla legge) si sommano:

  1. se la superficie complessiva di tutte le insegne d'esercizio è fino a 5 mq, tutte le insegne sono esenti;
  2. se la superficie complessiva di tutte le insegne d’esercizio va oltre ai 5 mq, tutte le insegne pagano l’imposta in base alle loro dimensioni e caratteristiche (non si tratta di una franchigia).

Versamento dell’Imposta

Il pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità deve essere effettuato nei seguenti casi:

  • nuove esposizioni - ogni qualvolta si intende esporre un nuovo mezzo pubblicitario;
  • variazione dei mezzi pubblicitari esposti - ogni qualvolta si intende modificare i mezzi pubblicitari esposti;

In questi casi è necessario presentare la dichiarazione ai fini dell’Imposta sulla pubblicità e provvedere al pagamento dell’imposta prima dell’inizio dell’esposizione della pubblicità stessa.

  • annualmente per l’Imposta di Pubblicità Permanente, in via anticipata, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata dichiarazione di cessazione entro il medesimo termine del 31 gennaio, nel caso di avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario.

Il pagamento dell’Imposta è da effettuarsi tramite versamento:

- presso la Tesoreria com.le (Rimini Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara  S.C. –),  oppure con bonifico sullo stesso conto (IBAN: IT71J0899568100000000009118);
- F/24 utilizzando i seguenti parametri: Sezione EL - Cod. Tributo: 3964 - Codice Ente: L797; Anno di Riferimento: (anno interessato al pagamento)

In caso di omesso o parziale pagamento dell’Imposta entro la scadenza è possibile sanare l’omissione (nei termini ed alle condizioni previste) effettuando un versamento a titolo di Ravvedimento Operoso, versando (oltre all’Imposta) anche le dovute sanzioni ridotte e gli interessi. Diversamente, in caso di omesso o tardivo versamento verrà applicata la sanzione del 30% del tributo dovuto (ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 471/1997).

Allegati

Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.