Tassa sui rifiuti (TARI) - utenze domestiche
Che cos'è
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita in tutti i Comuni la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti (ex Tarsu) che è rimasta in vigore fino al 2013.
Chiunque possieda o detenga locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto alla presentazione della dichiarazione TARI e al pagamento della relativa tassa.
Coloro che avevano già presentato la dichiarazione ai fini Tarsu e/o Tares, o che avevano ricevuto un provvedimento di accertamento, non hanno un nuovo obbligo dichiarativo, qualora le condizioni siano rimaste invariate.
Tempistiche
La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).
Il medesimo termine di 60 giorni vale anche qualora si verifichi la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali in precedenza dichiarati. Contestualmente alla cessazione della tassa sui rifiuti occorre riconsegnare la chiavetta per il conferimento dei rifiuti (c.d. "Carta Smeraldo"), a sua volta consegnata da Hera Spa per poter procedere al corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati..
Modalità di calcolo e tariffe
Per quanto riguarda l’applicazione tariffaria, la Tari relativa alle utenze domestiche è modulata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare. Dove per nucleo familiare si intende quello risultante dagli archivi anagrafici.
Tuttavia, nel numero dei componenti andranno considerati, e dichiarati, anche quei soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica, risultano a tutti gli effetti dimoranti nell’abitazione stessa.
Le tariffe deliberate per il 2022 sono le seguenti:
Categoria | Tariffa fissa (€/mq) |
Tariffa variabile (€) |
1 componente | € 0,71546 | € 42,76682 |
2 componenti | € 0,84067 | € 99,77894 |
3 componenti | € 0,93905 | € 128,29015 |
4 componenti | € 1,01953 | € 156,80137 |
5 componenti | € 1,10003 | € 206,68569 |
6 o più componenti | € 1,16262 | € 242,32470 |
Riduzioni
Le utenze domestiche possono beneficiare di diverse riduzioni, che saranno concesse a partire dalla data di presentazione dell'istanza:
- 30% Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e dicontinuo;
- 20% Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 30% Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero;
- 30% Fabbricati rurali ad uso abitativo;
- 40% Nelle zone situate fuori dell'area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 400 mt. dall'accesso all'area privata;
- Solo per l'anno 2022, previa apposita richiesta, la tassa è ridotta di 2/3 quando l'abitazione è posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'Estero, ognuno dei quali è già titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l' Italia, nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che tale abitazione non risulta locata o ceduta in comodato d'uso (per modalità dichiarative vedi modulo allegato)
Qualora queste riduzioni fossero già state richieste gli scorsi anni per la 'vecchia' Tassa Rifiuti, saranno considerate valide anche per la nuova Tassa, in quanto compatibili.
Esenzioni
La Delibera C.C. n. 31 del 30/06/2022 disciplina quanto segue:
- Esenzione totale per la abitazioni occupate da anziani con età non inferiore a 65 anni se uomo e 60 anni se donna, che conducano direttamente tali abitazioni, soli o con coniuge e/o con altra persona purchè nei limiti d’età suddetti e con reddito equivalente ISEE annuo non superiore a € 9.000,00 per nucleo famigliare;
- L’esenzione dalla tassa rifiuti verrà accordata anche a quei nuclei famigliari composti (o che comprendono al proprio interno) da soggetti di età inferiore ai limiti stabiliti anche se non titolari di pensione, purchè totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con un’invalidità non inferiore al 67%. (per modalità dichiarative vedi modello allegato “TARI-Richiesta agevolazioni”)
- RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA (SEA) DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta di Villa Verucchio denominato SEA stazione ecologica attrezzata di Via L. Iotti n. 215, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:
Tipologia di rifiuto
|
€/Kg
|
Vegetali (scarti di giardinaggio, sfalci e potature) |
0,050 |
Carta, cartone, imballaggi |
0,020 |
Inerti da demolizione e vetro |
0,020 |
Pile e accumulatori al piombo (batterie)
|
0,025 |
Farmaci scaduti |
0,025 |
Tessili ed abbigliamento (indumenti usati) |
0,025 |
Ingombranti vari, legno, ferro |
0,050 |
Frigoriferi e lampade fluorescenti
|
0,100 |
Piccoli/grandi elettrodomestici, TV e monitor (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, sorgenti luminose)
|
0,070 |
Plastica |
0,100 |
Contenitori T/F, Filtri olio |
0,010 |
Toner e cartucce |
0,100 |
Bombolette spray, detergenti, vernici e inchiostri |
0,010 |
Pesticidi |
0,010 |
Oli vegetali e oli minerali |
0,050 |
In ogni caso l’ammontare dell’agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
Tali agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
L'agevolazione e/o compensazione non verrà disposta per gli importi fino ad € 12,00 (come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate approvato dalla Delibera di C.C. n. 73 del 28/11/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 3 del 15/02/2018 e n. 7 dell' 11/03/2021)
CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER ABBATTIMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022
Si informa la Cittadinanza che per l’Anno 2022, a causa del perdurare della complessità e difficoltà delle condizioni socio-economiche dovute al persistere degli effetti della pandemia virale associati alla crisi internazionale innescata dalla guerra in Ucraina, è stato concesso un contributo compensativo a favore delle utenze domestiche erogato attraverso l’applicazione di un “bonus/sconto” percentuale sull'importo totale da pagare calcolato percentualmente (al netto del TEFA) a seconda dei componenti del nucleo famigliare come di seguito specificato:
-famiglia di 1 componente 9,70%
-famiglia di 2 componenti 14,70%
-famiglia di 3 componenti 19,70%
-famiglia di 4 componenti 24,70%
-famiglia di 5 componenti 29,70%
-famiglia di 6 o più componenti 34,70%
Le modalità ed i termini di riconoscimento di tali agevolazioni sono disciplinati dalle Delibere del Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 31/05/2022 e nel dettaglio, dalla Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 03/08/2022.
Per le utenze domestiche, inoltre, verrà erogato un ulteriore contributo compensativo attraverso l’istituzione di un apposito bando, le cui caratteristiche, modalità e scadenze, saranno determinate in seguito a successivi provvedimenti, come indicato nella citata delibera di G.C. n. 65 del 03/08/2022.
- Per conferimenti al Centro Ambiente, clicca qui
- Per le abitazioni tenute a disposizione, d’ufficio sarà applicato un numero di componenti che tiene conto della seguente presunzione:
Da 0 a 45 mq | 1 componente |
Da 46 a 60 mq | 2 componenti |
Da 61 a 75 mq | 3 componenti |
Oltre 75 mq | 4 componenti |
Si ricorda che per tali Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo verrà applicata una riduzione pari al 30%.
Variazioni
Qualora fossero intervenute delle variazioni (metratura, indirizzo, cessazioni...) è obbligatorio dichiararle entro 60 giorni ed eventuali conguagli saranno imputati sulla prima rata utile.
Pagamenti e scadenze
Per l'anno 2022 sono state stabilite due rate di pagamento:
1° rata: scadenza 30 Settembre 2022
2° rata: scadenza 31 Dicembre 2022
RATA UNICA : scadenza 30 settembre 2022 ( per chi volesse pagare una rata unica per il totale )
Cosa fare:
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante i modelli pagoPA inviati, presso qualsiasi sportello postale o bancario, ricevitorie, tabacchi, bancomat, ecc.. entro e non oltre la scadenza stabilita per evitare le sanzioni.
Si rammenta che NON è ammesso il pagamento con R.I.D. (domiciliazione bancaria)
Anche i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato dovranno versare la TARI utilizzando il modello PagoPa inviato. Qualora non fosse possibile, per effettuare il versamento dall'estero, il contribuente dovrà fare un bonifico a favore di:
Comune di Verucchio
codice IBAN - IT71J0899568100000000009118
Codice SWIFT/BIC ICRAITRRRN0
Come causale dovrà essere indicato:
il codice fiscale del contribuente;
cod. 3944 - "Tari - Comune di Verucchio Anno 2022".
Nel caso in cui in prossimità della prima scadenza (30/09/2022), non sia stato ricevuto l’Avviso di Pagamento si prega di contattare l’Ufficio Tributi - 0541/673930 - e-mail : tributilocali@comune.verucchio.rn.it.
Si informa che a partire dall’Anno 2018 i cittadini possono chiedere l’invio dell’invito al pagamento della TARI tramite PEC e/o MAIL inoltrando il modello allegato debitamente compilato e firmato.
Nuovo ravvedimento operoso
DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) che ha modificato l' articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
La sanzione ridotta è pari:
- a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
- dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 % (Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014);
- dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 % (Decreto 11 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015).
- dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
- dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
- dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
- dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
- dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020).
- dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dell' 1,25% (Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).
Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che "le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa denuncia con conseguente omesso e/o parziale versamento della Tassa), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.
Il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa del pago PA può essere effettuato tramite LinkMate al seguente indirizzo: https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L797 presente nella Home-Page del sito istituzionale.
Allegati
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
REFERENTE
tributilocali@comune.verucchio.rn.it