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Tassa sui rifiuti (TARI) - utenze domestiche

area tematica Tasse e tributi

A chi si rivolge 

Destinatari

Il servizio si rivolge a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Cos'è

A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s. m. i. è istituita nel territorio del Comune di Verucchio, la Tassa sui Rifiuti (TARI).

La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Presupposto impositivo

Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Soggetto Passivo

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’Articolo 184 del D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.

Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall’occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

Base Imponibile

Per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il contribuente è obbligato a fornire l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del D. P. R. 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

Dichiarazione Tari

La dichiarazione TARI deve essere presentata, sui modelli predisposti dal Comune, entro 90 giorni solari dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Modalità di calcolo e tariffe TARI 2023

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali, secondo quanto previsto dal DPR 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA e al nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).

Nel numero dei componenti andranno considerati, e dichiarati, anche quei soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica, risultano a tutti gli effetti dimoranti nell’abitazione stessa.

Per le utenze domestiche occupate e/o tenute a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti e da residenti all’estero ovvero tenute a disposizione da residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE

NUMERO OCCUPANTI

Fino a mq. 45

1

Fino a mq. 60

2

Fino a mq. 75

3

Da mq. 76 in poi

4

TARIFFE TARI 2023 (approvate con Delibera di C.C. n. 17 del 31/05/2023):

CATEGORIA

Tariffa parte fissa (€/mq)

Tariffa parte variabile (€)

1 componente

0,71424

42,69412

2 componenti

0,83924

99,60932

3 componenti

0,93359

128,35874

4 componenti

1,0178

156,53481

5 componenti

1,09816

206,33432

6 (o più) componenti

1,16064

241,91275

Riduzioni 

Le utenze domestiche possono beneficiare di diverse riduzioni, che saranno concesse a partire dalla data di presentazione dell'istanza:

  • 30%: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

  • 20%: locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

  • 30%: abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno all'estero;

  • 30%: fabbricati rurali ad uso abitativo;

  • nelle zone situate fuori dell'area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 400 mt. dall'accesso all'area privata, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa;

  • RIDUZIONE DI DUE/TERZI PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (L. 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 48): a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo (UTENZA DOMESTICA), non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta dei due terzi. La Risoluzione del MEF-Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 11/06/2021 ha chiarito che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga pensione. Per pensione in regime di convenzione internazionale si intende una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e quindi mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia e maturati in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito consultabili sul sito Inps ed in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale) consultabili sul sito Inps.

Esenzioni 

Con Delibera di C.C. n. 19 del 31/05/2023, il Consiglio Comunale ha disposto di mantenere invariate le esenzioni rispetto a quanto già deliberato per l’anno 2022.

In particolare, la delibera su indicata disciplina quanto segue:

  • Esenzione totale per le abitazioni occupate da anziani con età non inferiore a 65 anni se uomo e 60 anni se donna, che conducano direttamente tali abitazioni, soli o con coniuge e/o con altra persona purché nei limiti d’età suddetti e con reddito equivalente ISEE annuo non superiore a € 9.000,00 per nucleo famigliare;

  • L’esenzione dalla tassa rifiuti verrà accordata anche a quei nuclei famigliari composti (o che comprendono al proprio interno) da soggetti di età inferiore ai limiti stabiliti anche se non titolari di pensione, purchè totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con un’invalidità non inferiore al 67%. (per modalità dichiarative vedi modello allegato “TARI-Richiesta agevolazioni”)

Agevolazione per la raccolta differenziata presso la Stazione Ecologia Attrezzata (SEA) da parte delle utenze domestiche.

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento TARI, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 31/05/2023, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta di Villa Verucchio denominato SEA - stazione ecologica attrezzata - di Via L. Iotti n. 215, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto

/Kg

Vegetali

(scarti di giardinaggio, sfalci e potature)

0,050

Carta, cartone, imballaggi

0,020

Inerti da demolizione e vetro

0,020

Pile e accumulatori al piombo (batterie)

0,025

Farmaci scaduti

0.025

Tessili ed abbigliamento (indumenti usati)

0.025

Ingombranti vati, legno, ferro

0.050

Frigoriferi e lampade fluorescenti

0.100

Piccoli/grandi elettrodomestici, TV e monitor

(elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, sorgenti luminose)

0.070

Plastica

0,100

Contenitori T/F, filtri olio

0,010

Toner e cartucce

0,100

Bombolette spray, detergenti, vernici e inchiostri

0,010

Pesticidi

0,010

Olii vegetali e olii minerali

0,050

In ogni caso l’ammontare dell’agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

Tali agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

L'agevolazione e/o compensazione non verrà disposta per gli importi fino ad € 12,00 (come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate approvato dalla Delibera di C.C. n. 73 del 28/11/2014 e integrato con Delibera di C.C. n. 3 del 15/02/2018 e n. 7 dell'11/03/2021).

Per informazioni sui conferimenti al Centro Ambiente, clicca qui

Scadenze versamenti TARI 2023 

Per l'anno 2023 sono state stabilite due rate di pagamento:

1° rata: scadenza 31 luglio 2023

2° rata: scadenza 30 novembre 2023

RATA UNICA : scadenza 31 luglio 2023

Come pagare 

I versamenti TARI dovranno essere effettuati esclusivamente mediante i modelli PagoPA inviati, presso qualsiasi sportello postale o bancario, ricevitorie, tabacchi, bancomat, ecc…, entro e non oltre la scadenza stabilita per evitare le sanzioni.

È possibile, altresì, effettuare il pagamento con PagoPA accedendo alla piattaforma LinkMate con le credenziali SPID e CIE.

Tramite la piattaforma LinkMate è anche possibile scaricare il modello F24 semplificato, che consente il versamento della TARI senza addebito di commissioni.

Si rammenta che NON è ammesso il pagamento con R.I.D. (domiciliazione bancaria).

Modalità e termini di pagamento per i residenti all’estero

La TARI è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, occupano o detengono locali ed aree scoperte nel territorio del Comune di Verucchio. Pertanto il Comune di Verucchio invia i modelli di pagamento anche ai soggetti residenti all'estero.

Qualora non fosse possibile utilizzare il modello PagoPA, per effettuare il versamento dall'estero i contribuenti dovranno fare un bonifico a favore di:

Comune di Verucchio

codice IBAN - IT71J0899568100000000009118

Codice SWIFT/BIC ICRAITRRRN0

Come causale dovrà essere indicato:

  • il codice fiscale del contribuente;

  • cod. 3944 - "Tari - Comune di Verucchio Anno 2023".

La copia dell'operazione effettuata deve essere inoltrata al Comune di Verucchio per i successivi controlli tramite il seguente indirizzo mail: tributilocali@comune.verucchio.rn.it

Nel caso in cui in prossimità della prima scadenza (31/07/2023), non sia stato ricevuto l’Avviso di Pagamento si prega di contattare l’Ufficio Tributi - 0541/673930 - e-mail : tributilocali@comune.verucchio.rn.it.

Invio telematico dell'invito al pagamento Tari

Per ricevere l’invito al pagamento in formato elettronico, il contribuente deve comunicare il proprio indirizzo e-mail o PEC al Comune di Verucchio, utilizzando apposito modello predisposto dall’Ufficio tributi, con una delle seguenti modalità:

Ravvedimento operoso  

I contribuenti che abbiano dimenticato di versare la TARI, oppure abbiano dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi in cui sia obbligatoria presentarla, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente le violazioni applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “ravvedimento operoso”.

Ravvedimento operoso

Il "ravvedimento operoso" è regolato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, come modificato dal decreto legge n. 124/2019 - articolo 10-bis e dalla circolare delle finanze n. 184/E del 13 luglio 1998.

Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Modalità di versamento

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta

  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

  • della sanzione in misura ridotta.

Per la fattispecie di omesso versamento:

  • regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. (Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%);

  • regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;

  • regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Per la fattispecie di infedele dichiarazione:

  • regolarizzazione entro 90 giorni dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 5,56% (1/9 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

  • regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Per la fattispecie di omessa dichiarazione:

  • regolarizzazione entro 30 giorni: la sanzione prevista è pari al 5% (1/10 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta: sanzione in misura fissa di 2,00 euro.

  • regolarizzazione entro il novantesimo giorno: la sanzione prevista è pari al 10% (1/10 del 100%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta sanzione in misura fissa di 5,00 euro.

    Calcolo degli interessi

    Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

    dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);

    dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).

    dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).

    dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020).

    dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).

    dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2022).

    Il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa del PagoPA può essere effettuato tramite LinkMate

ALLEGATI

Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.

REFERENTE

Paolo Castellani

EMAIL

tributilocali@comune.verucchio.rn.it 

TELEFONO

0541/673930