Tassa sui rifiuti (TARI) - utenze non domestiche
A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata istituita in tutti i Comuni la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti (ex Tarsu) che è rimasta in vigore fino al 2013.
Chiunque possieda o detenga locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto alla presentazione della dichiarazione TARI e al pagamento della relativa Tassa.
Coloro che avevano già presentato la dichiarazione ai fini Tarsu o che avevano ricevuto un provvedimento di accertamento, non hanno un nuovo obbligo dichiarativo, qualora le condizioni siano rimaste invariate.
Tempistiche
La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o aree oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).
Il medesimo termine di 60 giorni vale anche qualora si verifichi la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali in precedenza dichiarati. Contestualmente alla cessazione della tassa smaltimento dei rifiuti occorre riconsegnare la chiavetta per il conferimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda l’applicazione tariffaria, la Tari delle utenze non domestiche è modulata tenendo conto delle trenta categorie previste dal DPR 158/1999 correlate alla loro potenziale produzione di rifiuti.
Agevolazioni
Le utenze non domestiche possono beneficiare di diverse agevolazioni qualora nei medesimi locali e aree avvenga la contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, e rifiuti urbani o assimilati agli stessi. Per poter usufruire di tale decurtazione è necessario farne apposita richiesta e presentare la prescritta documentazione. In ogni caso, per ulteriori specifiche, si invitano i contribuenti a prendere contatti direttamente con l’Ufficio Tributi che sarà in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie.
Quando invece ci si avvale di soggetti terzi, diversi da Hera, per la raccolta e il recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani, è necessario presentare, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla fine dell'anno di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati stessi, un’apposita richiesta di riduzione, utilizzando il modulo “Richiesta di riduzione per avvio al riciclo”.
Per quanto riguarda le aree scoperte, sono assoggettate al tributo le sole aree operative (come avveniva con la Tarsu) alle quali sarà applicata la medesima tariffa prevista per i locali coperti.
Pagamenti e scadenze
Le scadenze per il pagamento relative all'anno 2022 saranno 30 Settembre 2022 per la prima rata e 31 Dicembre 2022 per la seconda rata. Si informa che, come già avvenuto, che a partire dall'anno 2018 gli avvisi di pagamento verranno inviati direttamente dal Comune via Posta Elettronica Certificata - PEC-.
Nuovo ravvedimento operoso
DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) che ha modificato l' articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
La sanzione ridotta è pari:
- a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
- dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 % (Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014);
- dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 % (Decreto 11 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015).
- dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
- dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
- dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
- dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
- dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020).
- dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dell' 1,25% (Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2020).
Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che "le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa denuncia con conseguente omesso e/o parziale versamento della Tassa), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.
Il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa del modello Pago PA può essere effettuato tramite la piattaforma LinkMate. (https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L797) presente nella Home- Page del sito istituzionale.
Allegati
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
REFERENTE
tributilocali@comune.verucchio.rn.it