Nuovo Decreto Ristoro ed Esenzione Saldo IMU per i settori colpiti dall'emergenza Covid-19
Il 29 ottobre è entrato in vigore il nuovo D.L. n. 137 del 28/10/2020 che prevede la cancellazione della seconda rata IMU a causa COVID per ulteriori soggetti rispetto a quelli già esentati con i precedenti decreti.
L’art. 177 del D.L. n. 34/2020 inizialmente prevedeva:
Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
In vigore dal 19/07/2020
Modificato da: Legge del 17/07/2020 n. 77
- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
L’art. 78 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, ha poi individuato quali soggetti non avrebbero dovuto versare il saldo IMU 2020, ampliando la platea dei beneficiari rispetto a quelli dell’acconto e prevedendo che le pertinenze degli immobili di categoria D/2 fossero esentabili anche dall’acconto.
Art. 78 Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
In vigore dal 14/10/2020
Modificato da: Legge del 13/10/2020 n. 126
- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
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- L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
Da ultimo, con l’art. 9 del D.L. n.137 del 28/10/2020 il saldo IMU è stato cancellato anche con riferimento agli immobili e relative pertinenze ove si esercitano le attività, identificate attraverso i codici ATECO della tabella allegata, con la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' che vengono esercitate negli immobili (tale “platea”di beneficiari viene poi ampliata dal c.d. Decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 Novembre 2020)
Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU).
In vigore dal 29/10/2020
- Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.