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Nuovo Decreto Ristoro ed Esenzione Saldo IMU per i settori colpiti dall'emergenza Covid-19

Il 29 ottobre è entrato in vigore il nuovo D.L. n. 137 del 28/10/2020 che prevede la cancellazione della seconda rata IMU a causa COVID per ulteriori soggetti rispetto a quelli già esentati con i precedenti decreti.

L’art. 177 del  D.L. n. 34/2020 inizialmente prevedeva:

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

In vigore dal 19/07/2020

Modificato da: Legge del 17/07/2020 n. 77

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  2. a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
  3. b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

 

L’art. 78 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, ha poi individuato quali soggetti non avrebbero dovuto versare il saldo IMU 2020, ampliando la platea dei beneficiari rispetto a quelli dell’acconto e prevedendo che le pertinenze degli immobili di categoria D/2 fossero esentabili anche dall’acconto.

Art. 78 Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

In vigore dal 14/10/2020

Modificato da: Legge del 13/10/2020 n. 126

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  2. a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
  3. b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  4. c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  5. d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
  6. e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

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  1. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

 

Da ultimo, con l’art. 9 del D.L. n.137 del 28/10/2020 il saldo IMU è stato cancellato anche con riferimento agli immobili e relative pertinenze ove si esercitano le attività, identificate attraverso i codici ATECO della tabella allegata, con la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' che vengono esercitate negli immobili (tale “platea”di beneficiari viene poi ampliata dal c.d. Decreto Ristori bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 Novembre 2020)

Art. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU).

In vigore dal 29/10/2020

  1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

 

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pubblicato il 2020/12/02 11:22:00 GMT+2 ultima modifica 2021-05-25T10:10:17+02:00