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Imu e Tasi, casi particolari

area tematica Tasse e tributi

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e tutto il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la propria residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Sono inoltre equiparate all’abitazione principale:

  • una sola abitazione sul territorio nazionale posseduta da cittadino italiano residente all’estero ed  iscritto all’AIRE, solamente a condizione che il soggetto sia titolare di pensione nel paese di residenza e l’abitazione italiana non sia affittata né concessa in comodato ad altro soggetto (vedi risoluzione ministeriale 6/DF del 26.6.2015);
  • l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia concessa in locazione;
  • un’unica abitazione posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, a condizione che la stessa non sia concessa in locazione.

Pertinenze dell'abitazione principale

Per pertinenza dell’abitazione principale si intende l’immobile che è durevolmente e stabilmente destinato a servizio dell’abitazione. Possono essere considerate pertinenze solo gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di un fabbricato per ogni categoria catastale, anche se iscritte in catasto assieme all’abitazione: se l’unità immobiliare catastale adibita ad abitazione comprende locali accessori (ad esempio cantina, soffitta o depositi esterni) il contribuente può applicarsi le agevolazioni solo per pertinenze in categoria catastale diversa da C/2, in quanto tale tipologia di immobile è già compresa nell’accatastamento dell’abitazione (si veda circolare MEF n. 3/DF del 18.5.2012)

Abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado

A decorrere dall’anno 2016 è prevista una riduzione IMU del 50% per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado (figlio/genitore), alle seguenti condizioni:

  • l’abitazione deve essere censita in categoria catastale diversa da A1, A8 od A9; l’agevolazione si applica anche alle pertinenze della stessa, con le stesse limitazioni previste per le pertinenze dell’abitazione principale (vedi apposito paragrafo);
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale) del parente di primo grado e di tutto il suo nucleo familiare;
  • il proprietario non deve possedere (neppure in quota) altre abitazioni sul territorio nazionale oltre a quella che concede in comodato al parente di primo grado e la propria abitazione principale;
  • il proprietario e il parente devono risiedere nello stesso comune;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
  • Novità per il 2019 è l’estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori).

L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, la quale non può comunque essere antecedente a 20 giorni rispetto alla data di registrazione. L’agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, con le stesse limitazioni previste per le pertinenze dell’abitazione principale.

Cosa fare per ottenere l'agevolazione

Per ottenere l'agevolazione occorre presentare dichiarazione IMU allegando copia del contratto di comodato o riportandone gli estremi identificativi della registrazione.

Per ulteriori informazioni si veda la risoluzione MEF n. 1/DF del 17/02/2016.

Fabbricati locati a canone concordato

La base imponibile IMU/TASI è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, come previsto dall’art. 1 comma 53 e comma 54 della Legge di Stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 (vai alla scheda sugli accordi territoriali).

Cosa fare per ottenere l'agevolazione

Per ottenere l'agevolazione occorre presentare dichiarazione IMU, o apposita Comunicazione, allegando copia del contratto d'affitto

Fabbricati inagibili e inabitabili

La base imponibile IMU/TASI è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili, e non utilizzati. Per poter godere della riduzione di imposta i fabbricati devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

  1. essere in una condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lettere a) e b) D.P.R. 06/06/2001 n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d) D.P.R. 06/06/2001 n. 380) ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale;
  2. non essere in alcun modo utilizzati, neppure per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata;
  3. essere sprovvisti di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
  4. non essere oggetto di lavori di ristrutturazione finalizzati al recupero edilizio.

L’inagibilità deve essere dichiarata dal proprietario, compilando l’apposito modulo di autocertificazione allegato. Sono considerate comunque valide le 'vecchie' autocertificazioni presentate ai fini ICI.

La riduzione decorre dal momento in cui l’autocertificazione viene presentata, ed è rapportata ai mesi dell’anno nei quali il fabbricato rispetta le condizioni previste.

Fabbricati di interesse storico-artistico

La base imponibile IMU/TASI è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, tutelati da apposito provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali).

Fabbricati oggetto di interventi edilizi

Per i fabbricati oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ampliamento, demolizione e ricostruzione, il calcolo IMU deve essere effettuato sul valore venale dell’area fabbricabile, e non sulla base della rendita catastale.

Ai sensi del Regolamento IMU l’obbligo di versamento sull’area fabbricabile decorre:

  • interventi soggetti a SCIA: dalla data di presentazione;
  • interventi soggetti a DIA: dopo 30 giorni dalla data di presentazione;
  • interventi soggetti a rilascio di Permesso di Costruire: dalla data della comunicazione di inizio lavori.

A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, oppure dalla data della denuncia catastale del fabbricato ultimato, l’imposta sarà calcolata sulla nuova rendita catastale. In caso di ultimazione parziale, l’imposta andrà calcolata sulla rendita catastale per la parte ultimata e sull’area fabbricabile per la parte lasciata grezza; in questo caso il valore dell’area andrà ricalcolato in base della dimensione della parte di fabbricato ancora da ultimare.

Nel periodo di esecuzione dell’intervento edilizio il contribuente non potrà beneficiare sul fabbricato e sulle relative pertinenze delle agevolazioni previste per l’abitazione principale.
Queste disposizioni si applicano anche ai fabbricati non ultimati, lasciati grezzi e censiti nelle categorie catastali provvisorie F/03 ("Unità in corso di costruzione") od F/04 ("Unità in corso di definizione").

Fabbricati strumentali all'attività agricola

Si considerano fabbricati strumentali all’attività agricola gli immobili destinati allo svolgimento in forma imprenditoriale di una delle attività previste dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993.

Le agevolazioni fiscali IMU/TASI sono applicabili esclusivamente se l’immobile in questione è censito in categoria catastale D/10, oppure se è presente negli atti catastali l’apposita annotazione di ruralità a seguito di presentazione da parte del contribuente dell’autocertificazione di cui al D.M. 26/07/2012.

Terreni agricoli in zona svantaggiata

Sono esenti da IMU e TASI i terreni individuati nell’elenco delle c.d. “zone svantaggiate”: interamente ricompresi i fogli catastali 11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, parzialmente ricompresi i fogli catastali 7,9,10,12,15. (si veda l’elenco allegato).

Responsabili del procedimento

Mario Sapori - Responsabile Settore Finanziario

Referenti

Simona Guidi  - Istruttore Amministrativo - Contabile

 

 

Allegati

Qui sotto trovi tutto il materiale utile per l'approfondimento del procedimento.