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Autenticazione di firme

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.

Il funzionario incaricato dal Sindaco, salvo casi speciali previste dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.

Quando non si può autenticare la firma.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:

  • dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe (che non siano relative a pensioni), consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco.
    In questi casi è necessario rivolgersi ad un notaio.
  • Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999) è l'italiano; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.

Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione.
L’autocertificazione inoltre, è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

Cosa fare

Per la sottoscrizione della dichiarazione davanti al funzionario incaricato occorre:

  • essere maggiorenni
  • avere un documento d'identità valido.

La sottoscrizione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte ad una Pubblica Amministrazione o a gestori o esercenti un pubblico servizio non deve essere autenticata (unica eccezione la delega per la riscossione di benefici per conto di terzi) e può essere fatta:

  • davanti al dipendente dell'ufficio ricevente la domanda

oppure

  • presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Costi

Marca da bollo da 16 euro e 0,50 euro per diritti di segreteria. Ci possono essere casi di esenzione

Riferimenti

Art. 47 del T. U. 445/2000

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pubblicato il 2018/03/19 09:30:00 GMT+1 ultima modifica 2019-02-19T12:23:10+01:00