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Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT

Le disposizioni anticipate di trattamento sono anche chiamate "bio testamento" e servono ad esprimere le scelte di una persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, sui trattamenti sanitari che vorrà accettare o rifiutare nel momento in cui potrebbe non essere capace di esprimersi autonomamente.

Descrizione

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".

L’articolo 4 prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari attraverso le DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento), nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

Nelle DAT la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico – assistenziali. Riguardo a tali richieste il medico non ha obblighi professionali.

La dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento della vita; restano valide le DAT che riportano la data di redazione più recente.

Il disponente può altresì indicare una persona di sua fiducia, denominata appunto “fiduciario” - maggiorenne e capace di intendere e di volere (non è necessario sia un parente) - che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario in particolare è la persona scelta da chi compila il testamento biologico per farne rispettare le volontà, come indicate nelle DAT. E’ la persona che, nella relazione con il medico, dovrà far valere le indicazioni sui trattamenti sanitari presenti nelle DAT.

Nel caso di un conflitto tra il fiduciario e il medico, si può ricorrere al giudice tutelare.

Il fiduciario, autorizzato il trattamento dei propri dati, accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT.

Modalità di raccolta delle DAT

Le DAT devono essere redatte per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.

In particolare:

  • le DAT dovranno essere consegnate, personalmente dal disponente, presso l'Ufficio dello Stato civile;

  • le DAT consegnate all'Ufficio dello Stato civile saranno trasmesse, previo consenso del disponente, alla Banca Dati Nazionale rendendole in tal modo consultabili dal medico che sarà chiamato ad attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari;

  • Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale;

  • Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Responsabile di procedimento

Ferrini Pierluigi tel. 0541/673921 orario: lunedì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Allegati

Qui sotto è disponibile la modulistica utile relativa al procedimento.