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Autenticazione di copie

L'autenticazione di una copia di un documento consiste nell'attestare la sua conformità con l'originale, di cui si è presa visione.

La copia può essere autenticata:
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
- dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l'originale;
- dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
- dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dall'Ufficiale d'Anagrafe.

La dichiarazione sostitutiva di notorietà (vedi scheda apposita) può essere utilizzata per certificare che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, nonchè la copia di un atto in possesso del dichiarante sono conformi all'originale. È possibile utilizzare il modulo allegato.

Per la richiesta di autenticazione di copie occorre:
•    presentare l'originale del documento e la fotocopia da autenticare;  
•    marca da bollo da euro 16, tranne che nei casi esenti previsti dalla legge;  
•    euro 0,50 per diritti di segreteria. Per l'autenticazione non è necessario che l'interessato sia residente

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pubblicato il 2018/03/19 09:25:00 GMT+1 ultima modifica 2024-02-08T11:31:57+01:00