Assegno di maternità di base
Che cos'è
È una prestazione che viene concessa dal Comune di residenza ed erogata dall’Inps alle mamme che ne fanno richiesta entro sei mesi dalla nascita del figlio.
L’assegno viene corrisposto alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno e che non superano un determinato reddito calcolato in base all'Isee.
Il beneficio viene concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di un minore.
Importo dell'assegno
L'importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2024, è pari a 2.020,85 euro (€ 404,17 per cinque mesi).
Chi può presentare domanda
• essere cittadina italiana (circ. 179/1999);
Il valore Isee per presentare domanda per i bambini nati nell' anno 2024 non deve essere superiore a € 20.221,13.
Nel nucleo familiare anagrafico indicato nell'Isee deve essere indicato anche il nuovo nato. Per il rilascio dell’Isee è possibile avvalersi dei Caaf.
In caso di nuclei in cui i genitori non sono coniugati e hanno diversa residenza anagrafica, gli stessi dovranno richiedere Isee per prestazioni rivolte a minorenni ai sensi dell'art. 7 D.P.C.M. sull'Isee .
Cosa fare
Presentare domanda all'Ufficio servizi sociali del Comune di Verucchio (referente front office) oppure al Centro per le famiglie entro sei mesi dalla nascita del figlio.
Per presentare domanda occorre allegare:
- Attestato Ise/Isee in corso di validità;
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- per le mamme extracomunitarie, permesso/carta di soggiorno.
Riferimenti
- art. 66, Legge n. 448/9
- art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151
- D.P.C.M. n. 452/2000
- -l’art. 27 del D.lgs. 251/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e gli artt. 2 e 4 del Reg. CE 883/2004 (in merito ai cittadini rifugiati politici, i familiari e superstiti);
- gli artt. 2 e 4 Reg. CE n. 883/2004 (in merito ai cittadini apolidi, familiari e superstiti);
- l’art. 27 del D.lgs. 251/2007 che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28), in merito ai cittadini titolari della protezione sussidiaria;
- l’art. 1 del Reg. UE n. 1231/2010 in merito al cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i familiari e superstiti;
- l’art. 19 del D.lgs. 30/2007. che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (ART. 24) in merito al cittadino familiare del cittadino dell’Unione;
- gli Accordi Euromediterranei, in merito ai cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeira e Turchia e familiari;
- l’art. 12 co.1, lett. e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’art. 1 co. 1 lett. b) del D.lgs. 40/2014 di attuazione della direttiva (in merito ai cittadini titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i familiari e superstiti);
- parere ex art. 7 D.lgs. 215/2003 dell’UNAR operante presso il Dipartimento Pari Opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota del DPO del 11/06/2014 relativamente agli accordi Euromediterranei ed all’art. 65 della L. 448/1998, applicabile per analogia anche all’art. 66 della L. 448/1998;
Allegati
Qui sotto trovi l'informativa sintetica, il modulo per presentare richiesta e l'elenco caf a cui rivolgersi per chiedere l'attestato Isee.