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PAIR 2030-misure fino al 31/03/2024

Misure in materia di tutela della qualità dell'aria - valide fino al 31/03/2024

Con Ordinanza del Sindaco n. 15/2024 sono state adottate misure per la tutela della qualità dell'aria, in esecuzione al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera dell'Assemblea Legislativa D.A.L. n. 152/2024.

 

Misure antismog

Nel periodo fino al 31/03/2024, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di "Verucchio" e "Villa Verucchio", dei veicoli privati come di seguito specificato:

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
  • veicoli diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, EURO 3 e EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
  • ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

 

Per viabilità esclusa dalla limitazione e veicoli in deroga, consultare i punti 6, 7 e 8 dell'Ordinanza n. 15/2024, tra cui al punto 7 lett. d):

  • veicoli interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza n. 110 del 16/11/2023 (vedasi Ordinanza n. 110/2023).

 

Move-In   Monitoraggio veicoli inquinanti

Per maggiori informazioni e per aderire al servizio Move-In della Regione Emilia-Romagna clicca qui

 

Impianti a biomassa legnosa

Con Ordinanza del Sindaco n. 15/2024 si dispone fino al 31/03/2024:

  • divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti.

 

Abbruciamento residui vegetali

Divieto di abbruciamento dei residui vegetali fino al 31 marzo 2024 ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

E' prevista deroga al divieto di cui al punto precedente, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, per la porzione di territorio comunale ricompresa nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); per le restanti porzioni di territorio la deroga sopra descritta è valida per soli due giorni complessivi, nei mesi di marzo, aprile ed ottobre.

La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Gli abbruciamenti in deroga sopra citati devono essere condotti e comunicati secondo quanto stabilito nell’allegato 2 alla DGR 189/2023.

L’abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

L’abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o tramite l’apposito applicativo web (clicca qui). Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

Dell’abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.

 

Pagina dedicata agli abbruciamenti di residui vegetali sul sito della Regione Emilia-Romagna clicca qui

 

Combustione all'aperto a scopo di intrattenimento

Divieto, fino al 31/03/2024, di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69

 

Riduzione consumi energetici - misure strutturali

Misure da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

  • il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "5 stelle";

  • l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

  • l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

 

Durante la stagione termica 2023-2024, in tutto il territorio comunale, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di:

  • 19° C nelle case, negli uffici, nei luioghi per le attività ricreative e di culto, nelle attività commerciali;
  • 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che osptitano attività sportive.

 

Misure emergenziali

Dovranno essere adottate le seguenti misure emergenziali in tutto il territorio comunale fino al 31/03/2024, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

  • vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030 .

 

Regione Emilia-Romagna - Ambiente

Altre info al sito Liberiamo l'Aria

 

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pubblicato il 2021/03/02 19:19:00 GMT+2 ultima modifica 2024-03-19T11:24:20+02:00

Riferimenti e allegati