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Conferimento rifiuti ai privati: istruzioni e scadenze

"Ai sensi dell'art. 238 comma 10 D. L.gs. 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12 D. Lgs. 116/2020, "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti [quota variabile]".

L’art. 30 comma 5 ultimo periodo della Legge di conversione del DL. 73/2021 “Decreto sostegni BIS” rinvia al 1° Gennaio 2022 l’efficacia della comunicazione delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico.

Dal momento che le modifiche al Regolamento comunale sulla gestione della Tassa Rifiuti sono state approvate con Delibera di Consiglio n. 28 del 24/06/2021 e pertanto non è stato possibile predisporre entro il 31/05 il modello per comunicare l'intenzione di conferire i propri rifiuti urbani ad un soggetto privato, avviandoli a recupero per il tramite dello stesso, e di ottenere la conseguente esclusione dal versamento della quota variabile della TARI, ai sensi della sopra citata disposizione.

Pertanto, nelle more, è sufficiente una dichiarazione in cui si attesta tale intenzione, specificando:

  • l'utenza o le utenze interessate; 

  • l'elenco dei rifiuti urbani, distinti per codice CER, da avviare a recupero e le quantità 
presunte; 

  • il periodo, non inferiore a 5 anni, per cui si intende rivolgersi ad un operatore privato. 
A tale comunicazione va allegato il contratto di fornitura stipulato. 
La comunicazione va trasmessa alla pec del Comune di Verucchio: pec@pec.comune.verucchio.rn.it 
Si precisa che per ottenere tale agevolazione è necessario conferire al soggetto privato TUTTI i propri rifiuti urbani (sarà cura dell'Ufficio comunicare al Gestore pubblico di non effettuare più la raccolta dei rifiuti presso l'utenza o le utenze interessate). 
Tale agevolazione ha effetto dall'anno successivo alla richiesta, per dare la possibilità al Gestore pubblico di riorganizzare il proprio servizio, e verrà annualmente confermata dietro presentazione, entro il 20 febbraio dell'anno successivo, dei formulari in cui si attestano il recupero dei rifiuti urbani e le effettive quantità recuperate, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 14, comma 4 Legge Regione Emilia Romagna 11/2020". 


 

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pubblicato il 2021/07/26 09:38:49 GMT+1 ultima modifica 2021-07-26T09:38:49+01:00