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Imu e Tasi, calcolo dell'imposta e versamento

area tematica Tasse e tributi

Base imponibile

Il valore su cui calcolare IMU e TASI (base imponibile) è così determinato:

  • per i fabbricati: la rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per gli appositi coefficienti previsti dalla Legge
  • per i terreni agricoli: il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per l’apposito coefficiente previsto dalla Legge
  • per le aree fabbricabili: il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta. Per l’anno 2019 il Comune di Verucchio ha approvato nuovi valori venali di riferimento (vedi scheda IMU e TASI: valori aree fabbricabili)

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni.

Per i casi particolari di esenzione o riduzione di imposta si veda la scheda “Casi particolari” (vedi scheda IMU e TASI: casi particolari)

Aliquote

Alla base imponibile delle varie tipologie di immobile deve essere applicata l’apposita aliquota IMU o TASI prevista dalla deliberazione comunale.

Per l’anno 2019 sono state confermate le aliquote, già stabilite per il 2016 e 2017e 2018, con la Delibera di Consiglio n. 54 del 29.12.2018.

Il calcolo della rata IMU/TASI e la stampa del modello F24 può essere effettuato con il servizio “Calcolo IMU/TASI on line”.

Versamento

Il versamento IMU e TASI si effettua di norma in due rate, con scadenza al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo), oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno. La prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, mentre la seconda rata è il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

L’IMU 2019 deve essere pagata in due rate di pari importo, di cui una in acconto entro il 17 Giugno 2019 e l’altra a saldo entro il 16 Dicembre 2019. La rata di acconto deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta per tutto l’anno calcolata sulle base delle aliquote e detrazioni 2018, che, come indicato, rimangono confermate anche per l’anno di imposta 2019. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima applicando le medesime aliquota utilizzate per l’acconto.

Il pagamento deve essere arrotondato all’Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. L’Imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 12,00 annui, tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Ai contribuenti persone fisiche residenti all’estero (per i quali ancora persista l’obbligo di versare l’IMU) non  è più consentito effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine di saldo; dovranno pertanto rispettare le scadenze e le modalità ordinarie di pagamento.

Il versamento IMU e TASI si effettua esclusivamente con modello F24 (codice ente: L797), utilizzando gli appositi codici tributo:

3912 IMU – Abitazione principale e pertinenze
3914 IMU – Terreni agricoli
3916 IMU – Aree fabbricabili
3918 IMU – Altri fabbricati (ad eccezione dei fabbricati nel gruppo catastale “D”)
3925 IMU – Fabbricati nel gruppo catastale “D” – QUOTA STATO
3930 IMU – Fabbricati nel gruppo catastale “D” – QUOTA COMUNE
3959 TASI – Fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 TASI – Altri fabbricati

Nuovo ravvedimento operoso

DAL 1° GENNAIO 2020 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) che ha modificato l' articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  • dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 % (Decreto 11 dicembre 2014  del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014);
  • dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 % (Decreto 11 dicembre 2015  del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015).
  • dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
  • dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
  • dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
  • dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).

Per potersi avvalere di questa procedura, occorre che "le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d'imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.

Il calcolo del ravvedimento operoso e la stampa del modello F24 può essere effettuato con il servizio “Calcolo IMU/TASI on line”.

Responsabili del procedimento

Mario Sapori - Responsabile del Settore Finanziario -

Referente

Simona Guidi - Istruttore Amministrativo Contabile -

Allegati

Qui sotto trovi la modulistica e gli approfondimenti relativi al calcolo e al versamento dei tributi.