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Accesso alle informazioni ambientali

area tematica Partecipazione / Ambiente

In che cosa consiste

Il diritto di accesso, ai sensi del D.Lgs. 195/2005, prevede anche la possibilità di prendere visione e/o estrarre copia dell'informazione ambientale.

Cosa s'intende per informazione ambientale

"Qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; b) fattori ambientali quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente individuati nel numero a); c) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali ed ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e fattori dell'ambiente di cui ai numeri a) e b), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; d)le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; e)le analisi costi - benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al n.c); f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti b) e c)".

Chi ha diritto di accedere

Chiunque ne faccia richiesta senza che debba dichiarare il proprio interesse.

Come presentare richiesta

La richiesta e il rilascio della copia possono essere in carta semplice o in bollo a scelta del richiedente.
Per la presa visione e il ritiro della copia è opportuno prendere appuntamento all'ufficio competente per materia.

Come si tutela la Privacy

Ai sensi del D.P.R. n.184/2006, ove la P.A. rilevi una possibile lesione della riservatezza in seguito a una richiesta di accesso, è tenuta a comunicare l'avvenuta richiesta di accesso agli eventuali contro interessati (tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza).
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la P.A. decide comunque in merito alla richiesta.

Quanto costa

La semplice visione del documento è gratuita. L'estrazione di copie è subordinata al pagamento dei costi di riproduzione.

Allegati

Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento e i collegamenti ad altre schede informative sul tema dell'accesso agli atti.